Il TAR del Veneto sospende la chiusura dello Storya Club: accolta l’istanza cautelare contro il provvedimento ex art. 100 TULPS presentata dall'Avv. Cinzia Berto

Il TAR Veneto ha sospeso l’efficacia del provvedimento con cui la Questura di Padova aveva disposto la chiusura per 60 giorni dello Storya Club di Santa Giustina in Colle ai sensi dell’art. 100 TULPS. Accolta l’istanza cautelare proposta con il patrocinio dell’Avvocato Cinzia Berto.

All’esito della discussione in camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il TAR Veneto ha ritenuto sussistente il pregiudizio prospettato nel ricorso patrocinato dall’Avv. Cinzia Berto dello studio BG-Lex ed ha disposto la sospensione dell’esecutorietà del provvedimento impugnato, consentendo la riapertura del locale nelle more del giudizio.

Il provvedimento, con cui la Questura di Padova aveva ordinato la sospensione per 60 giorni delle licenze esercitate nei locali della discoteca Storya Club di Santa Giustina in Colle, era stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), norma che attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza il potere di sospendere le licenze di un pubblico esercizio quando ricorrano situazioni ritenute idonee a incidere sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.

Si tratta di un potere certamente ampio, ma non illimitato: deve essere esercitato nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge non potendosi tradurre in una misura di carattere sostanzialmente sanzionatorio e puntivo, dovendo invece perseguire finalità di tutela preventiva della sicurezza e dell’ordine pubblico. Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso al TAR Veneto dai titolari delle licenze e dalle società coinvolte nella gestione dell’attività.

Nel ricorso è stata contestata la legittimità della misura adottata dalla Questura, evidenziando come un provvedimento così incisivo richieda una valutazione particolarmente rigorosa dei fatti posti a fondamento dell’intervento amministrativo, della loro attualità e della loro effettiva riferibilità all’assetto organizzativo e gestionale esistente al momento dell’adozione dell’atto.

La difesa dell’Avv. Berto ha posto in rilievo, in particolare, la necessità di verificare con attenzione il rapporto tra i fatti richiamati nel provvedimento, la concreta situazione del locale e l’attuale organizzazione dell’attività.

In materia di art. 100 TULPS, infatti, il punto centrale non è soltanto la ricostruzione di episodi verificatisi in un determinato contesto, ma anche la corretta valutazione della loro incidenza attuale, della loro gravità concreta e della proporzionalità della risposta amministrativa rispetto all’interesse pubblico perseguito.

Accanto alle censure di legittimità, è stata proposta istanza cautelare volta a ottenere l’immediata sospensione del provvedimento, rappresentando il grave pregiudizio derivante dalla chiusura dell’attività.

L’accoglimento della domanda cautelare consente la riapertura del locale e rappresenta un risultato di rilievo, perché evita che gli effetti del provvedimento si consolidino prima ancora della decisione di merito.

13 marzo 2026