Difetto di notifica e prescrizione dei contributi previdenziali: il Tribunale di Padova annulla un intimazione di pagamento per oltre 400.000 euro

Con la sentenza n. 216/2026 del 23 febbraio 2026, il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, ha affrontato il tema del perfezionamento della notifica degli avvisi di addebito e della conseguente estinzione del credito previdenziale per decorso del termine prescrizionale. La pronuncia ha accolto integralmente il ricorso proposto a parte dell'Avvocato Edoardo Gloria avverso un'intimazione di pagamento per un valore complessivo superiore a 400.000 euro.

Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 216 del 23 febbraio 2026, ha accolto l’opposizione proposta da un contribuente assistito dall'Avvocato Edoardo Gloria, dichiarando la nullità di un’intimazione di pagamento fondata su avvisi di addebito INPS per un importo complessivo superiore a euro 400.000.

La decisione assume particolare rilievo poiché ribadisce due profili centrali nel contenzioso della riscossione: da un lato, la necessità che la pretesa sia sorretta da una regolare sequenza di atti validamente notificati; dall’altro, l’onere probatorio gravante su ente creditore e Agente della riscossione in ordine al perfezionamento delle notificazioni, soprattutto quando eseguite a mezzo posta e non seguite da consegna al destinatario.

Sotto il primo profilo, l'avv. Gloria ha impostato l’impugnazione sul principio della nullità derivata: l’omessa o irregolare notifica degli atti presupposti (nella specie, gli avvisi di addebito) impedisce il consolidamento della pretesa e rende invalido l’atto consequenziale successivamente notificato, cioè l’intimazione di pagamento.

Il Tribunale ha confermato che, in assenza di una valida notifica degli atti impositivi, il contribuente può impugnare l’intimazione con effetto “recuperatorio”, facendo valere i vizi degli atti presupposti e contestando la sussistenza della pretesa creditoria.

Il fulcro dell’accertamento ha riguardato, in concreto, la prova delle notificazioni postali. INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione non sono riuscite a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti presupposti.

Così, in coerenza con i principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 10012/2021), il Tribunale ha ribadito che, qualora l’atto non venga consegnato per assenza del destinatario, la prova della notifica deve essere fornita esclusivamente mediante produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).

La mera prova della spedizione, ovvero la produzione di report informatici o attestazioni di invio, non è idonea a dimostrare il perfezionamento della notificazione.

Nel caso esaminato, la documentazione versata in atti risultava priva della CAD, con conseguente difetto di prova della regolare notifica degli avvisi di addebito.

Una volta accertato il difetto di prova delle notifiche originarie, il Tribunale ha verificato la persistenza del diritto di credito alla luce della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 per i contributi I.V.S.

Poiché l’intimazione di pagamento è risultata essere il primo atto idoneo a portare legalmente a conoscenza del contribuente la pretesa, e in assenza di validi atti interruttivi anteriori, il credito è stato ritenuto estinto per intervenuta prescrizione.

Il Giudice ha inoltre richiamato l’orientamento consolidato secondo cui gli atti di riscossione aventi natura amministrativa non determinano, di per sé, la “conversione” della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., salvo la sussistenza di un titolo giudiziale definitivo.  In tale prospettiva, è stato richiamato il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 23397/2016.

Quanto agli aspetti processuali, merita altresì evidenziarsi che il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando che l’eccezione di prescrizione, quale istituto di diritto sostanziale estintivo del credito, è opponibile sia all’ente titolare della pretesa sia al soggetto incaricato della riscossione.

La pronuncia del Tribunale di Padova conferma, in conclusione, che la riscossione coattiva presuppone il rigoroso rispetto delle regole di notifica e l’assolvimento dell’onere probatorio relativo al loro perfezionamento, non potendo la pretesa fondarsi su mere evidenze di spedizione quando la legge richiede la prova della comunicazione di avvenuto deposito. Parimenti, in assenza di atti validamente interruttivi, la prescrizione opera quale causa di estinzione del credito, anche a fronte di importi di particolare rilevanza.

10 gennaio 2026