Il Giudice di Pace di Padova chiarisce la corretta applicazione della sospensione Covid relativa al termine prescrizionale per l'attività di accertamento e riscossione da parte degli Uffici ed Enti Impositori
Con la recentissima sentenza n. 1194/2025, il Giudice di Pace di Padova ha stabilito un importante principio in relazione alla corretta interpretazione della sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa emergenziale Covid-19 per l'attività di accertamento e riscossione da parte degli Uffici e degli Enti Impositori. Il caso, patrocinato dall'Avvocato Edoardo Gloria, ha visto l'accoglimento dell'opposizione proposta da una contribuente avverso un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale per contravvenzioni stradali, dichiarata prescritta nonostante l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avesse invocato una più ampia sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.


La vicenda e lo svolgimento della controversia
La vicenda trae origine da un'intimazione di pagamento notificata nel settembre 2024, con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento di una cartella esattoriale relativa ad una contravvenzione stradale risalente al 2016.
La contribuente, assistita dall'Avvocato Gloria, proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, l'avvenuta prescrizione del credito relativo alla sanzione amministrativa, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica del verbale di contravvenzione (4 luglio 2016) e quella della cartella di pagamento (15 ottobre 2021).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio contestando l'eccezione di prescrizione e sostenendo che, in virtù della normativa emergenziale Covid-19, i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per un periodo ben più ampio, dall'8 marzo 2020 fino al 1° settembre 2021.
Il principio giurisprudenzialeaffermato: la corretta interpretazione da darsi alla sospensione Covid
Il Giudice di Pace di Padova, accogliendo le argomentazioni dell'Avvocato Gloria, ha chiarito la corretta interpretazione delle disposizioni emergenziali contenute nel D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), distinguendo tra la disciplina di cui:
all'art. 67, che prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;
all'art. 68, che riguarda invece la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, oggetto di numerose proroghe fino al 31 agosto 2021.
La sentenza ha precisato che, trattandosi di termini di prescrizione relativi all'attività di accertamento e riscossione degli uffici degli enti impositori, trova applicazione esclusivamente l'art. 67 del D.L. 18/2020, che prevede una sospensione limitata al periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni.
Tale interpretazione normativa, si pone in linea di continuità con la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025, espressamente richiamata nella decisione, in cui viene affermato «occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»
Il calcolo corretto dei termini di prescrizione
Applicando correttamente la sospensione di 85 giorni al caso di specie, il Giudice ha stabilito che:
Il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe normalmente scaduto il 4 luglio 2021 (5 anni dalla notifica del verbale), risultava prorogato fino al 27 settembre 2021 (4 luglio 2021 + 85 giorni).
Poiché la cartella di pagamento era stata notificata il 15 ottobre 2021, ossia oltre il termine prescrizionale prorogato, il credito risultava, dunque, inevitabilmente prescritto.
La sentenza ha inoltre richiamato e ribadito importanti principi giurisprudenziali in tema di prescrizione, ribadendo che:
L'attività di formazione dei ruoli è un'attività interna all'Amministrazione e, come tale, inidonea ad interrompere la prescrizione;
Solo gli atti recettizi, che entrano nella sfera giuridica del destinatario, possono avere efficacia interruttiva della prescrizione;
La scadenza del termine perentorio per opporsi a un atto di riscossione produce soltanto l'effetto dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
Le implicazioni pratiche della decisione
Questa sentenza riveste particolare importanza per tutti i contribuenti che hanno ricevuto o riceveranno cartelle di pagamento risalenti al periodo pre-Covid, in quanto:
Chiarisce definitivamente che la sospensione dei termini di prescrizione durante l'emergenza Covid-19 è limitata a soli 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020);
Smentisce l'interpretazione, spesso sostenuta dagli enti di riscossione, secondo cui la sospensione si estenderebbe fino al 31 agosto 2021;
Conferma l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative, anche in caso di mancata opposizione alla cartella esattoriale;
Ribadisce che solo gli atti recettizi hanno efficacia interruttiva della prescrizione.
La decisione rappresenta quindi un importante precedente a tutela dei diritti dei contribuenti, fornendo chiarezza su un tema di grande attualità e rilevanza pratica, soprattutto in questo periodo di intensificazione dell'attività di riscossione dopo la pausa imposta dall'emergenza sanitaria.