Il lastrico solare di pertinenza di un'abitazione beneficia dell'agevolazione "prima casa"
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 112/2025, accogliendo le difese avanzate da parte dell'avv. Edoardo Gloria, ha confermato il principio di diritto per cui può beneficiare dell’agevolazione “prima casa” anche il lastrico solare di pertinenza.


Il caso: l'accertamento da parte di Agenzia delle Entrate
Una contribuente aveva acquistato un appartamento comprensivo di un magazzino e di un lastrico solare di proprietà esclusiva, richiedendo l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” prevista dall’art. 1 della Tariffa – Parte Prima del D.P.R. 131/1986 anche su tali pertinenze.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli, aveva disconosciuto il beneficio sul lastrico solare, sostenendo che l’agevolazione potesse essere applicata solo alle pertinenze rientranti nelle categorie catastali C/2 (magazzini), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie).
Di conseguenza, veniva notificato un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta - ad aliquota ordinaria e non agevolata - sul valore del lastrico solare.
Nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Padova accoglieva il ricorso della contribuente, presentato da parte dell'avv. Edoardo Gloria, annullando l’accertamento dell'Agenzia delle Entrate proponeva quindi appello avverso la sentenza della corte territoriale, ribadendo la presunta errata applicazione della normativa fiscale da parte dei giudici di primo grado.
La decisione della Corte di Giustizia del Veneto ed il principio di diritto affermato
La Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’integrale annullamento dell’atto impositivo e riconoscendo alla contribuente il diritto all’agevolazione anche per il lastrico solare.
Il punto centrale della sentenza è l’interpretazione del concetto di pertinenza ai fini fiscali, che secondo la Cassazione (Cass. n. 6316/2022 e Cass. n. 22561/2021) non è limitato alle sole categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ma dipende dalla concreta destinazione del bene a servizio o ornamento dell’abitazione principale.
In particolare, la Corte ha ribadito che il concetto di pertinenza fiscale non è rigidamente ancorato alla categoria catastale, ma si basa sulla complementarità funzionale del bene rispetto all’immobile principale. In tal senso, l'elencazione di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa del D.P.R. n. 131/1986 non deve ritenersi tassativa e, pertanto, «non è corretto asserire che la norma limiti le agevolazioni alle sole pertinenze di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7, anzi, è vero l'esatto contrario e cioè che tutte le pertinenze sono agevolabili, ma quelle che rientrano nelle citate tre categorie possono avere l'agevolazione una sola volta per categoria (...). L'intento del legislatore è stato quello di sottolineare che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, anche alle tre citate categorie catastali (spesso accatastate separatamente e suscettibili di cessione separata), rilevi essenzialmente l'essere destinato a servizio della casa di abitazione richiamando appunto il generale principio codicistico del rapporto di complementarità funzionale ex art. 817 c.c.».
Ciò che assume rilevanza per verificare la sussistenza o meno del rapporto di pertinenzialità non è dunque la sua classificazione catastale ma, in concreto, il rapporto di complementarità funzionale al bene principale che, pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico/tributario
Conclusioni
La sentenza non solo conferma un orientamento favorevole ai contribuenti, ma rappresenta una vittoria significativa per l’Avv. Edoardo Gloria, che ha saputo assistere con successo la propria assistita, basandosi su una solida interpretazione normativa e giurisprudenziale.
Grazie alla sua strategia, non solo è stato annullato l’accertamento fiscale, ma l’Agenzia delle Entrate è stata anche condannata a rifondere alla contribuente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Questa decisione può rappresentare un precedente importante per altri contribuenti che si trovano in situazioni analoghe, dimostrando ancora una volta che una difesa competente e ben argomentata può fare la differenza nei contenziosi tributari.