Ipoteca e pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione: le garanzie per il contribuente

Quando un contribuente non salda una cartella esattoriale o un avviso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, vengono attivate le procedure di recupero esecutive previste dall’ordinamento. Tuttavia, esistono specifiche tutele legali che devono essere rispettate. Analizziamo i limiti che l’Agenzia deve osservare riguardo a ipoteche e pignoramenti.

Ipoteca sugli immobili

L’ipoteca rappresenta una misura cautelativa per tutelare il credito. Può essere iscritta solo per debiti pari o superiori a 20.000 euro, per un importo pari al doppio del credito complessivo da recuperare. Questo limite è stabilito dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 52 del D.L. n. 69/2013. Prima dell’iscrizione, l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione preventiva, concedendo 30 giorni per regolarizzare la situazione. In assenza di pagamento o rateizzazione entro tale termine, l’ipoteca viene registrata presso la conservatoria competente, e il contribuente ne riceve notifica. La cancellazione dell’ipoteca avviene solo con il pagamento totale del debito o l’emissione di uno sgravio integrale.

Pignoramento immobiliare

Qualora il debito resti insoluto dopo l’iscrizione dell’ipoteca e non siano adottati provvedimenti di rateizzazione o sgravio, può essere avviata l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento. Questo, regolato dall’art. 76 del Dpr n. 602/1973 (modificato dall’art. 50 del Dl n. 152/2021), è ammesso solo se:

  • Il credito supera i 120.000 euro.

  • Il valore degli immobili del debitore eccede i 120.000 euro e siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza pagamento, rateizzazione o provvedimenti di sgravio.

La normativa vieta il pignoramento quando l’immobile:

  • È l’unico immobile di proprietà del debitore.

  • È utilizzato come abitazione principale (con residenza anagrafica).

  • Non è di lusso secondo i criteri del decreto ministeriale del 2 agosto 1969.

  • Non rientra nelle categorie A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi storici o artistici).

Pignoramento presso terzi

Questo tipo di pignoramento interessa i crediti del debitore nei confronti di terzi, come conti correnti o stipendi. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ordina direttamente al terzo (ad esempio, il datore di lavoro o la banca) di versare quanto dovuto. Tuttavia, ci sono limiti precisi:

  • Per stipendi fino a 2.500 euro, la quota pignorabile è di un decimo.

  • Tra 2.500 e 5.000 euro, la quota è di un settimo.

  • Oltre i 5.000 euro, è di un quinto. Gli stessi limiti si applicano al trattamento di fine rapporto (TFR). Per i conti correnti, l’ultimo stipendio accreditato è sempre escluso dal pignoramento.

Infine, per le pensioni, l’importo pignorabile riguarda solo la quota eccedente i 1.000 euro, mentre quelle inferiori a tale cifra sono impignorabili, come previsto dall’art. 545, comma ottavo, del codice di procedura civile.

27 gennaio 2025