Sono dovute le spese di lite in favore del contribuente che ottenga l'annullamento in autotutela di un avviso d'accertamento successivamente alla proposizione del ricorso tributario
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo ha accolto le difese avanzate dall'Avvocato Edoardo Gloria in ordine alla liquidabilità delle spese di lite a seguito di annullamento in autotuela di un avviso d'accertamento successivo alla proposizione del ricorso.


Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo ha ribadito un importante principio in materia di spese di lite a seguito dell'annullamento in autotutela di un atto impositivo.
La decisione, che rappresenta un significativo precedente per i contribuenti, ha riconosciuto il diritto per il contribuente al rimborso delle spese legali sostenute per impugnare un atto che viene poi annullato, solo a seguito dellla proposizione del ricorso, da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Nel caso all'attenzione della Corte di Giustizia di Cuneo, veniva notificato alla contribuente un avviso d'accertamento, tempestivamente impugnato entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Solo a seguito dell'impugnazione (e dell'iscrizione a ruolo del procedimento) Agenzia delle Entrate riteneva fondate le difese svolte da parte dell'Avvocato Edoardo Gloria, annullando integralmente in autotutela l'atto.
La questione centrale affrontata dalla Corte riguardava proprio la liquidazione delle spese di lite in seguito alla cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che le spese dovessero essere compensate, mentre la contribuente, attraverso una memoria difensiva articolata e giuridicamente solida, chiedeva la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese sostenute per la proposizione del ricorso.
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, con la sentenza n. 79/2025 depositata il 20 maggio 2025, ha accolto le argomentazioni presentate dall'Avvocato Gloria, stabilendo un principio fondamentale: quando un contribuente è costretto a sostenere spese legali per impugnare un atto che viene successivamente annullato in autotutela dall'Amministrazione finanziaria, ha diritto al rimborso di tali spese.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la contribuente aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento il 4 novembre 2024 ed era stata costretta a proporre ricorso entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge, sostenendo le relative spese legali. L'Agenzia delle Entrate aveva poi annullato l'atto in autotutela solo il 30 gennaio 2025, quindi ben oltre il termine per l'impugnazione.
La sentenza ha chiarito che «risulta evidente che la Ricorrente, intenzionata a resistere alla pretesa tributaria portata dall'avviso impugnato, è stata costretta a proporre ricorso entro i 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso impugnato».
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che l'Ufficio fosse "tenuto a rimborsare alla Ricorrente le spese di giudizio", condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Questa decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce il diritto del contribuente al rimborso delle spese legali sostenute per impugnare atti successivamente annullati in autotutela, in applicazione del principio della "soccombenza virtuale"
Il principio della soccombenza virtuale e le sue implicazioni
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo si basa sul principio della "soccombenza virtuale", fattispecie che trova applicazione nei casi di cessazione della materia del contendere.
Secondo questo principio, quando un atto impositivo viene annullato in autotutela dopo la proposizione del ricorso, il giudice deve valutare quale sarebbe stata la parte soccombente se il giudizio fosse proseguito nel merito.
Nella memoria difensiva presentata dall'Avvocato Gloria, sono stati richiamati importanti precedenti giurisprudenziali a sostegno della tesi del contribuente tra cui, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui prevedeva la compensazione automatica delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, chiarendo che «il processo tributario – non diversamente da quello civile o amministrativo – è in linea generale ispirato al principio di responsabilità per le spese del giudizio correlato alla soccombenza anche virtuale».
La compensazione generalizzata delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere renderebbe inoperante tale principio, in contrasto con il principio di ragionevolezza riconducibile all'art. 3 della Costituzione.
Questa sentenza rappresenta quindi un importante precedente per tutti i contribuenti che si trovano nella situazione di dover impugnare atti impositivi che vengono successivamente annullati in autotutela dall'Amministrazione finanziaria.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo costituisce un importante precedente che rafforza la tutela dei diritti dei contribuenti.
Il principio affermato è chiaro: quando un contribuente è costretto a sostenere spese legali per impugnare un atto che viene successivamente annullato in autotutela, ha diritto al rimborso di tali spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Questo risultato è stato possibile grazie alla preparazione e alla competenza dell'Avvocato Edoardo Gloria, che ha saputo valorizzare gli elementi giuridici determinanti per ottenere una decisione favorevole.
Per i contribuenti, la lezione è chiara: affidarsi a professionisti specializzati in diritto tributario è essenziale per tutelare i propri diritti e interessi, non solo per contestare la legittimità degli atti impositivi, ma anche per ottenere il giusto riconoscimento delle spese legali sostenute. La consulenza di un esperto può fare la differenza tra una semplice cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e una vittoria completa che include anche il rimborso dei costi sostenuti per la difesa.
In un sistema fiscale sempre più complesso, la specializzazione e la preparazione dei professionisti rappresentano una garanzia fondamentale per i contribuenti che intendono far valere i propri diritti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.